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| Il riconoscimento del figlio naturale...leggi l'articolo per esteso |
| Una volta eliminata la potestà maritale, si instaura la logica egualitaria nel rapporto educativo dei figli e assistiamo alla parificazione tra i diritti dei figli legittimi e dei figli naturali: si parla, dunque, di un unico rapporto di filiazione a prescindere dall'esistenza o meno del vincolo matrimoniale. Esiste, comunque, una diversità di trattamento tra i due status di filiazione, non tanto per la diversa collocazione della relativa disciplina legislativa, ma in quanto la condizione di figlio naturale si acquista solo in seguito ad un apposito atto riconoscimento, mentre la condizione di figlio legittimo si fonda sulla presunzione legata alla presenza di un matrimonio. Con riferimento al figlio legittimo, è inoltre, previsto un procedimento contrario a quello predisposto per il figlio naturale, poiché sia la madre che il padre possono richiedere l'eventuale disconoscimento del figlio concepito nell'ambito del matrimonio. E', infatti, possibile attraverso l'indagine ematologia accertare con perentorietà la paternità del concepito, in caso di necessità. In campo successorio, i diritti tra figli legittimi e naturali sono gli stessi, anche se l'istituto della legittimazione, continua a mantenere una soglia di discriminazione nei confronti dei figli nati al di fuori del matrimonio. Effettivamente, affinché il figlio naturale, riconosciuto o riconoscibile,
acquisti lo status di figlio legittimo a tutti gli effetti, è indispensabile
che si verifichi una delle seguenti circostanze: La legge ha, comunque, sancito il principio per il quale, il figlio solo esclusivamente in seguito alla propria nascita, acquista da parte dei genitori il diritto all'assistenza morale e materiale e che ai figli naturali spetta ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i ...leggi l'articolo per esteso |
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