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La famiglia di fatto...leggi l'articolo per esteso

Al di lą del dibattito etico e sociale, gią in atto da molti anni, in merito all'emersione di questa nuova forma di aggregazione familiare, interessa approfondire quali sono gli strumenti giuridici di tutela.

Nel nostro ordinamento, la famiglia di fatto non č riconosciuta come entitą giuridica, pertanto la dottrina riconduce tale figura a tre diversi orientamenti: all'applicazione analogica delle norme previste per la famiglia legittima, agli strumenti in materia di autonomia privata oppure auspica l'introduzione di un'apposita legislazione.

In altri Paesi, ad esempio in Francia esistono forme convenzionali di regolamentazione tra privati che decidono di non optare per il matrimonio e nei Paesi di Common Law, ad esempio in Inghilterra, si utilizzano dei contratti che disciplinano in modo articolato i rapporti personali e patrimoniali tra i conviventi.

In materia incidentale, alcune leggi speciali italiane fanno riferimento alla cosiddetta convivenza more uxorio, disciplinando profili penali, aspetti fiscali, assicurativi, previdenziali e assistenziali, o inerenti alla materia abitativa.

Tra questi, alcuni esempi possono trarsi dall'art. 3 della legge n. 354/1975 sull'ordinamento penitenziario, che consente al detenuto di ottenere il permesso per visitare un familiare o il convivente in pericolo di vita.

L'art. 1 della legge n. 405/1975, che istituisce i consultori familiari, ammette a fruire del servizio non solo le famiglie riconosciute dalla legge, ma anche le coppie di fatto.

Infine, in materia di adozioni, l'art. 2 della legge n.184/1983, che introduce l'affidamento familiare del minore temporaneamente sprovvisto di un ambiente familiare idoneo, ammette anche la famiglia di fatto ad espletare le funzioni di nucleo provvisorio di accoglienza.

Con riferimento ai rapporti personali, ricordiamo che tra i conviventi non sussistono i diritti e doveri reciproci di coabitazione, fedeltą, ass...leggi l'articolo per esteso

 

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