| Si tratta di un'indennità sostitutiva della retribuzione che viene pagata alle lavoratrici assenti dal servizio per gravidanza e puerperio.
A CHI SPETTA
A - INDENNITÀ PER ASTENSIONE OBBLIGATORIA
1) Alle lavoratrici dipendenti che debbono astenersi obbligatoriamente dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto. L'indennità spetta anche per il periodo compreso tra la data presunta e la data effettiva del parto. La legge 53/2000 ha introdotto la possibilità per la lavoratrice di astenersi dal lavoro fino ad un mese prima della data presunta del parto e a quattro mesi dopo, purché lo specialista ginecologo del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei casi in cui la lavoratrice dipenda da un'azienda soggetta a controlli sanitari (ad esempio: azienda industriale) attestino che tale situazione non arrechi pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro. Le lavoratrici che svolgono lavori faticosi, pericolosi e che non possono essere adibite ad altre mansioni, possono anticipare per rischio il periodo di astensione obbligatoria precedente al parto su autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.
Il periodo di astensione obbligatoria successivo al parto può essere prorogato fino al 7° mese dopo il parto con provvedimenti dell'Ispettorato del Lavoro.
In caso di morte, o di grave malattia della madre o in caso di abbandono della madre, anche non lavoratrice, l'indennità per astensione obbligatoria relativa ai tre mesi successivi al parto spetta al padre lavoratore dipendente.
La lavoratrice ha diritto all'indennità per astensione obbligatoria per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto anche nei casi in cui:
- il bambino sia nato morto
- il bambino sia deceduto successivament...leggi
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