| TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI
CAPO I
Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità
Art. 456 Apertura della successione
La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (c.c.43, 45).
Art. 457 Delazione dell'eredità
L'eredità si devolve per legge (c.c.565 e seguenti) o per testamento (c.c.587 e seguenti).
Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.
Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari (536 e seguenti).
Art. 458 Divieto di patti successori
E' nulla ogni convenzione (c.c.1321) con cui taluno dispone della propria successione. E' del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi (c.c.557-2, 679).
Art. 459 Acquisto dell'eredità
L'eredità si acquista con l'accettazione (c.c.470 e seguenti). L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione (c.c.456, 1146).
Art. 460 Poteri del chiamato prima dell'accettazione
Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie (c.c.1168 e seguenti) a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione (c.c.1146).
Egli inoltre può compiere atti conservativi (Cod. Proc. Civ. 670) di vigilanza e di amministrazione temporanea (c.c. 486), e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio (Cod. Proc. Civ. 747, 748).
Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto all...leggi
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