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TITOLO II
DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME
Art. 565 Categorie dei successibili
Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.
CAPO I
Della successione dei parenti
Art. 566 Successione dei figli legittimi e naturali
Al padre ed alla madre succedono (c.c.459) i figli legittimi e naturali, in parti uguali.
Si applica il terzo comma dell'art. 537.
Art. 567 Successione dei figli legittimati e adottivi
Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati (c.c.280 e seguenti) e gli adottivi (291 e segg., 309, 314,326).
I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante (c.c.300-2).
Art. 568 Successione dei genitori
A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti (c.c.467 e seguenti), succedono (c.c.459) il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.
Art. 569 Successione degli ascendenti
A colui che muore senza lasciare prole, ne genitori, ne fratelli o sorelle o loro discendenti (c.c.467 e seguenti), succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra meta gli ascendenti della linea materna.
Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea.
Art. 570 Successione dei fratelli e delle sorelle
A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, ne altri ascendenti, succedono (c.c.459) i fratelli e le sorelle in parti uguali.
I fratelli e le sor...leggi
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