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Successione (norme del codice civile) (II)...leggi l'articolo per esteso

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TITOLO II

DELLE SUCCESSIONI LEGITTIME



Art. 565 Categorie dei successibili

Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo. 



CAPO I

Della successione dei parenti



Art. 566 Successione dei figli legittimi e naturali

Al padre ed alla madre succedono (c.c.459) i figli legittimi e naturali, in parti uguali. 

Si applica il terzo comma dell'art. 537. 



Art. 567 Successione dei figli legittimati e adottivi

Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati (c.c.280 e seguenti) e gli adottivi (291 e segg., 309, 314,326). 

I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante (c.c.300-2). 



Art. 568 Successione dei genitori

A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti (c.c.467 e seguenti), succedono (c.c.459) il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive. 



Art. 569 Successione degli ascendenti

A colui che muore senza lasciare prole, ne genitori, ne fratelli o sorelle o loro discendenti (c.c.467 e seguenti), succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra meta gli ascendenti della linea materna. 

Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea. 



Art. 570 Successione dei fratelli e delle sorelle

A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, ne altri ascendenti, succedono (c.c.459) i fratelli e le sorelle in parti uguali. 

I fratelli e le sor...leggi l'articolo per esteso

 

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