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Legge 5 febbraio 1992, n. 104
(in GU del 17 febbraio 1992)
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate
Art. 1 - Finalità -
1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e
di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione
nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo
della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la
partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché
la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da
minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le
prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni,
nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione
sociale della persona handicappata.
Art. 2 - Principi generali -
1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti,
integrazione sociale ed assistenza della persona handicappata. Essa costituisce
inoltre riforma economico-sociale della repubblica, ai sensi dell'art. 4 dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 5.
Art. 3 - Soggetti aventi diritto -
1. è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o
sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare
un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto ...leggi
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