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Art. 16 - Valutazione del rendimento e prove d'esame -
1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è
indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline
siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative
e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti
programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi
conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti
impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni
handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per
l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per
l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del
rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso
degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dal comma 4 in favore degli alunni
handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari, previa
intesa con il docente della materia e, occorrendo, con il consiglio di facoltà,
sentito eventualmente il consiglio dipartimentale.
Art. 17 - Formazione professionale -
1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 3, primo comma,
lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre
1978, n. 845, realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari
corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono
agli allievi handicappati che non siano...leggi
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