guide utili casa e immobili lavoro e pensioni famiglia e matrimonio recupero crediti incidenti e multe e-commerce privacy società e amministrazione fisco e tasse borsa e finanza

Testamento (norme del codice civile)...leggi l'articolo per esteso


CAPO IV

Della forma dei testamenti

SEZIONE I

Dei testamenti ordinari


Art. 601 Forme

Le forme ordinarie di testamento sono il testamento olografo e il testamento per atto di notaio. 

Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto. 



Art. 602 Testamento olografo

Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (c.c.684). 

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. 

La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore (c.c.591), della priorità di data tra più testamenti (c.c.682) o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento (c.c.651, 656, 657). 



Art. 603 Testamento pubblico

Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. 

Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi da lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento. 

Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto. 

Per il testamento del muto, sordo o sordomuto si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pub...leggi l'articolo per esteso

 

Promozione Siti WEB