| Un cittadino straniero titolare di carta di soggiorno, o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno rilasciato per lavoro (autonomo o subordinato), per asilo, per studio e per motivi religiosi può chiedere di ricongiungersi ai seguenti familiari:
coniuge non legalmente separato,
figli, naturali, adottati, affidati o sottoposti a tutela, di età inferiore ai 18 anni, a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, a condizione che l'altro genitore dia il suo consenso;
genitori a carico;
parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la legislazione italiana.
La domanda di ricongiungimento va presentata alla Questura della provincia di residenza dell'interessato compilando un apposito modulo in cui vanno specificate le generalità del richiedente e delle persone con cui ci si intende ricongiungere, a cui però vanno allegati, in doppia copia, i seguenti documenti:
la carta di soggiorno, o il permesso di soggiorno del richiedente o idonea documentazione attestante la sua cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea;
documentazione attestante la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (l'attestazione dell'esistenza di quest'ultimo requisito può essere fatta con certificazione dell'ufficio comunale o con un certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale). Nel caso in cui si richieda il ricongiungimento di un figlio/a minore di 14 anni non è necessario che l'alloggio rientri nei parametri minimi sopra citati, ma occorre il consenso del titolare dell'alloggio nel quale dimorerà effettivamente il/la ragazzo/a;
documentazione attestante la disponibilità di un reddito annuo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (n.b. all'aprile 2000 era di 8....leggi
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