| Il regime Patrimoniale della famiglia
Successivamente alla riforma del diritto di famiglia del 1975, il regime legale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, in mancanza di diversa convenzione, è costituito dalla COMUNIONE DEI BENI.
I coniugi possono derogare, in qualsiasi momento, al regime legale di comunione mediante una convenzione matrimoniale (che deve essere stipulato per atto pubblico a pena di nullità), accordandosi per un regime patrimoniale di SEPARAZIONE DEI BENI, di COMUNIONE CONVENZIONALE ovvero per la costituzione di un FONDO PATRIMONIALE.
La scelta del regime di separazione può essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio.
Indipendentemente da detti accordi i coniugi non possono derogare ai diritti e ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio e specificatamente ai doveri patrimoniali di contribuire ai bisogni della famiglia, di mantenere/concorrere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro professionale o casalingo.
La Comunione Legale
Come detto in mancanza di diversa convenzione , i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono disciplinati dalle regole della comunione legale.
Quali sono i beni che formano oggetto della comunione legale?
Rientrano automaticamente nella comunione (così detta comunione immediata):
a) i beni acquistati dai due coniugi insieme o separatamente durante il patrimonio (ad esclusione dei beni personali)
b) le aziende gestite da entrambi i coniugi e, costituite dopo il matrimonio. Nel caso di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
Esistono poi una serie di beni che, durante il matrimonio, appartengono al coniuge che li ha percepiti, e solo se non consumati al momento dell...leggi
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