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Legge sui congedi parentali: disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione del figlio
DdL AC 259-B, approvato definitivamente dalla Camera il 22 febbraio 2000
CAPO I
PRINCÍPI GENERALI
Articolo 1.
(Finalità)
1. La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante:
a) l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap ;
b) l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione dei congedi per la formazione; c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.
Articolo 2.
(Campagne informative)
1. Al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale é autorizzato a predisporre, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, apposite campagne informative, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo scopo.
CAPO II
CONGEDI PARENTALI, FAMILIARI E FORMATIVI
Articolo 3. (Congedi dei genitori)
1.All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dopo il terzo comma é inserito il seguente:
"Il diritto di astenersi dal lavoro di cui all'articolo 7, ed il relativo trattamento economico, sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne ha diritto. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 e al comma 2 dell'articolo 15 sono estese alle lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, madri di bambini nati a decorrere dal 1º gennaio 2000.
Alle predette lavoratrici i diritti previsti dal comma 1 dell'articolo 7 e dal comma 2 del...leggi
l'articolo per esteso
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