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Congedo del padre lavoratore subordinato...leggi l'articolo per esteso


Mentre finora il padre poteva utilizzare il congedo solo nel caso in cui la madre della propria figlia o del proprio figlio fosse una lavoratrice subordinata che vi rinunciasse, ora, con la nuova legge, il padre ha un proprio diritto al congedo a prescindere dalla situazione della madre. Questo significa che la madre può essere una: lavoratrice autonoma, libera professionista, collaboratrice, casalinga, studentessa, disoccupata, …

La durata massima del congedo del padre è di 6 mesi, elevabile a 7 (se la madre non supera i 4 mesi). 
L'utilizzazione del congedo va coordinata con quello della madre lavoratrice subordinata, dato che la coppia può sommare al massimo 10 mesi di assenza, da usufruire anche contemporaneamente.

Il periodo cumulativo diventa di 11 mesi se il congedo di cura è utilizzato dal padre lavoratore subordinato per almeno 3 mesi (ad esempio: 5 mesi per il padre e 6 per la madre, 7 per il padre e 4 per la madre).

Si può scegliere di utilizzare questo congedo mentre l'altro genitore usufruisce di un altro (esempio: congedo parentale del padre e riposi giornalieri della madre, ma anche congedo parentale del padre e congedo di maternità).
Quindi il padre può iniziare a godere del congedo parentale fin dalla nascita della figlia/figlio in contemporanea con il congedo di maternità della madre.

Se il padre è - o diventa - un single gli spettano per intero i 10 mesi.

Si rientra in tale condizione in caso di morte della madre, o di abbandono della figlia o del figlio da parte della madre, o di affidamento della figlia o del figlio solo al padre, risultante da un provvedimento formale.

Il congedo può essere utilizzato per intero o per frazioni di tempo. Non è stabilita una durata minima, ma è necessaria l'alternanza tra congedo e lavoro.

Salvo casi di oggettiva impossibilità, deve essere dato preavviso al datore di lavoro di almeno 15 giorni. ...leggi l'articolo per esteso

 

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