| La durata massima del congedo della madre è di 6 mesi, come era prima per l'astensione facoltativa.
L'utilizzazione del congedo va coordinata con quello cui ha diritto il padre lavoratore subordinato, dato che la coppia può sommare al massimo 10 mesi di assenza, da usufruire anche contemporaneamente.
Il periodo cumulativo diventa di 11 mesi se il congedo di cura è utilizzato dal padre lavoratore subordinato per almeno 3 mesi, anche frazionatamente (ad esempio: 6 mesi per la madre e 5 per il padre, 4 mesi per la madre e 7 per il padre).
Se la madre è - o diventa - una single le spettano per intero i 10 mesi.
Si rientra in tale condizione in caso di morte del padre, o di abbandono della figlia o del figlio da parte del padre, o di affidamento della figlia o del figlio solo alla madre, risultante da un provvedimento formale.
Il congedo può essere utilizzato per intero o per frazioni di tempo. Non è stabilita una durata minima, ma è necessaria l'alternanza tra congedo e lavoro.
Salvo casi di oggettiva impossibilità, deve essere dato preavviso al datore di lavoro di almeno 15 giorni. I contratti collettivi stabiliranno modalità e criteri del preavviso.
Mentre finora il congedo doveva essere utilizzato, a partire dal termine dell'astensione obbligatoria e entro il 1° anno di vita della figlia o del figlio, ora la durata è molto più lunga: fino agli 8 anni.
Questo significa che il periodo di astensione facoltativa non goduto con la vecchia disciplina, diventa utilizzabile fino alla nuova e più elevata soglia di età. Quindi, se la figlia o il figlio non hanno ancora 8 anni e la madre non ha utilizzato parte o tutta l'astensione facoltativa oppure è - o è diventata - una single, la parte residua è da ora in poi disponibile.
L'età di riferimento della figlia o del figlio è diversa nel caso di adozione - affidamento.
La copertura economica resta fissata...leggi
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