| Alle lavoratrici autonome - cui la legge n. 546 del 1987 aveva riconosciuto la tutela della maternitą, per la parte obbligatoria - č esteso il diritto al congedo parentale, a queste condizioni:
a) per le nascite a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Anche se la legge non lo specifica, č da considerare esteso il diritto, oltre che per le nascite, anche in caso di adozione - affidamento, a partire dalla stessa data.
Č l'orientamento assunto dalla Circolare INPS n. 177/2000.
b) la durata del congedo č di 3 mesi, anche frazionabili, dopo il congedo di maternitą e fino a 1 anno di vita della bambina o del bambino.
Ne hanno diritto:
le lavoratrici autonome
le coltivatrici dirette, mezzadre e colone,
le artigiane,
le esercenti attivitą commerciali
Il trattamento economico č pari al 30% della retribuzione convenzionale della categoria di appartenenza, pari a:
Lit. 60.020 (Euro 31) per le coltivatrici dirette, colone e mezzadre;
Lit. 61.040 (Euro 31,52) per le artigiane;
Lit. 53.490 (Euro 27,63) per le commercianti.
Le lavoratrici autonome hanno diritto al trattamento economico solo in caso di effettiva interruzione dell'attivitą, da comprovarsi mediante dichiarazione di responsabilitą dell'interessata, la cui veridicitą potrą essere accertata con gli abituali sistemi di verifica (circolare Inps n. 109/2000 e circolare INPS n° 177/2000).
La domanda va presentata all'Inps prima dell'inizio del congedo.
Saranno indennizzati solo i periodi successivi alla data di presentazione della domanda.
Questa legge si occupa delle lavoratrici autonome anche consentendo finanziamenti a progetti di flessibilitą dell'orario di lavoro e sgravi contributivi in caso di sostituzioni di assenti in congedo.
Fonte: Dipartimento per gli Affari Sociali
Sottocategoria: Maternitą-
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