![]() |
![]() |
![]() |
| Legge 8 marzo 2000, n. 53 - Sostegno maternitą e paternitą...leggi l'articolo per esteso |
| Capo I PRINCIPI GENERALI Art. 1. (Finalitą). 1. La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante: a) l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap; b) l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione dei congedi per la formazione; c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle cittą e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietą sociale. Art. 2. (Campagne informative). 1. Al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge, il Ministro per la solidarietą sociale č autorizzato a predisporre, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, apposite campagne informative, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo scopo. Capo II CONGEDI PARENTALI, FAMILIARI E FORMATIVI Art. 3. (Congedi dei genitori). 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dopo il terzo comma č inserito il seguente: "Il diritto di astenersi dal lavoro di cui all'articolo 7, ed il relativo trattamento economico, sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne ha diritto. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 e al comma 2 dell'articolo 15 sono estese alle lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000. Alle predette lavoratrici i diritti previsti dal comma 1 dell'articolo 7 e dal comma 2 dell'articolo 15 spettano limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino". 2. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, č sostituito dal seguente: Art. 7. – 1. Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalitą stabilite dal presente articolo. Le asten...leggi l'articolo per esteso |
|
|
|
casa
e immobili | lavoro e pensioni
| famiglie e matrimonio | recupero
crediti | incidenti e multe
|
e-commerce privacy | societą e amministrazione | fisco e tasse | borsa e finanza Copyright © 2000-2002 Unione Consulenti. Tutti i diritti riservati. |