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| Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Diritto al lavoro dei disabili...leggi l'articolo per esteso |
| Art. 1. (Collocamento dei disabili) 1. La presente legge ha come finalitą la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica: a) alle persone in etą lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacitą lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invaliditą civile in conformitą alla tabella indicativa delle percentuali di invaliditą per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanitą sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanitą; b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invaliditą superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni; d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. 2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecitą assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro ch...leggi l'articolo per esteso |
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