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| Legge 30 marzo 1971, n. 118 - Previdenze mutilati e invalidi...leggi l'articolo per esteso |
| 1. (Conversione). - E' convertito in legge il D.L. 30 gennaio1971, n. 5, concernente provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili. 2. (Nuove norme e soggetti aventi diritto). - Le disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, hanno efficacia fino al 30 aprile 1971. A partire dal 1° maggio 1971, in favore dei mutilati ed invalidi civili si applicano le norme di cui agli articoli seguenti. Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (1). Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (2). Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi (3). (1) Vedi, anche, l'art. 1 del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n.509 (2) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509. (3) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 giugno 1989, n. 346 (G.U. 28 giugno 1989, n. 26 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 1, primo comma, L. 11 febbraio 1980, n. 18 e 2, quarto comma, L. 30 marzo 1971, n. 118, nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilità con diritto all'indennità di a...leggi l'articolo per esteso |
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