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Interdizione e inabilitazione...leggi l'articolo per esteso

Al soggetto che non è più in grado di curare i propri interessi, (ad esempio quando per una malattia mentale priva il soggetto delle sue facoltà intellettive e volitive) il legislatore, su richiesta della parte interessata (coniuge o parenti) , può disporre l'interdizione o l'inabilitazione.
Questi strumenti limitano totalmente o parzialmente la capacità giuridica di agire per evitare che compiano atti economicamente pregiudizievoli.

L'interdizione determina l'incapacità assoluta della persona. Può essere interdetto qualsiasi maggiorenne che si trovi in una condizione di infermità mentale tale da renderlo incapace di provvedere ai propri affari. Nella cura dei suoi interessi, l'interdetto verrà sostituito da un rappresentante legale detto tutore.
L'inabilitazione invece riduce solo parzialmente la capacità del soggetto e subentra quando l'infermità mentale è limitata. Per questo infatti l'inabilitato deve per legge essere assistito da un curatore nell'esecuzione di atti di particolare rilevanza. 

La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio. 

Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore, dell'interdicendo o dell'inabilitando. 

All'udienza, il giudice istruttore, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo 419 del codice civile. 

Se per legittimo ...leggi l'articolo per esteso

 

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