| I coniugi che intendono adottare un minore debbono presentare domanda al Tribunale per i minorenni: per l'adozione di un minore italiano, tale domanda può essere proposta indifferentemente ad un qualsiasi tribunale minorile ed anche, contemporaneamente, a più tribunali (art. 22 L. 184/1983).
La domanda ha validità di due anni e, allo scadere di tale termine, può essere rinnovata, ripresentando la documentazione necessaria per comprovare la permanenza dei requisiti richiesti dalla Legge.
La domanda dev'essere corredata da alcuni documenti, in carta semplice, che consentono di confermare il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 Legge 184/1983). Prima di consegnare la documentazione richiesta, i coniugi sono invitati a contattare l'ASL competente per zona per ottenere la relazione sociale con il parere dello psicologo del territorio circa la loro "idoneità ad educare, istruire e mantenere il minore che intendono adottare".
Al momento del deposito della domanda, corredata dai richiesti documenti e dalla relazione sociale del territorio viene formato dalla cancelleria del tribunale apposito fascicolo che acquista un numero secondo una progressione cronologica: tale numero servirà ad individuare rapidamente ogni successivo atto riguardante la pratica.
Contemporaneamente alla formazione del fascicolo, la cancelleria richiede ai carabinieri della zona di residenza di accertare la situazione personale dei coniugi.
Il Tribunale per i minorenni di Milano ritiene opportuno far seguire all'indagine sociale, un ulteriore colloquio con un'équipe di esperti interna all'Ufficio, composta da due giudici onorari.
In questa sede i coniugi potranno esprimere le proprie convinzioni in ordine al progetto adottivo ovvero le perplessità sorte successivamente alla presentazione della domanda.
L'équipe, a sua volta, facendo riferimento alla relazione dei servizi locali allegata agli atti, verifiche...leggi
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